IL PRIMO VIDEO BLOG ITALIANO DEDICATO AL MONDO DELL' ECOLOGIA

 
Lun
16
Mag

Detrazioni 55% e 36%: novità dall’Agenzia delle Entrate per le spese di riqualificazione energetiche

Detrazioni 55% e 36%: novità dall’Agenzia delle Entrate per le spese di riqualificazione energetiche

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una nuova circolare, 20/E del 13 maggio 2011, contenente chiarimenti sulla deducibilità e sulla detraibilità di alcune spese, le agevolazioni per i disabili, i premi incentivanti e il reddito prodotto all’estero. Per quanto riguarda la detrazione Irpef del 55% sulle spese per la riqualificazione energetica degli edifici e la detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie, l’Agenzia ha chiarito, nel primo caso, che per immobili ad uso promiscuo, il contribuente che utilizza l’immobile a fini professionali o abitativi, ha diritto alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica anche se ha dedotto tali spese nella determinazione del reddito di lavoro autonomo nella misura del 50%, a condizione che detenga l’immobile in base a un titolo idoneo, come locazione o proprietà, e che le spese siano effettivamente rimaste a suo carico.


Se i lavori di risparmio energetico proseguono per più periodi d’imposta, per individuare il corretto periodo di sostenimento della spesa da portare in detrazione, è necessario distinguere le persone fisiche da chi esercita attività d’impresa: nel primo caso, si applica il principio di cassa e la data di riferimento è quella in cui il contribuente ha sostenuto la spesa, mentre nel secondo, si applica il principio di competenza e la data di riferimento è quella di ultimazione dei lavori. Per quanto riguarda poi la rettifica degli errori per le annualità 2007 e 2008 e per le spese sostenute nel 2001, il contribuente che, nella scheda informativa inviata all’Enea per i lavori di risparmio energetico realizzati negli anni 2007 e 2008 non ha indicato correttamente le spese da detrarre, non può apportare rettifiche in via telematica, mentre per le spese del 2009, la correzione telematica tramite l’invio all’Enea della scheda rettificativa va effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
 

Per quanto riguarda invece la detrazione del 36%, la nuova circolare chiarisce che gli impianti di addolcitori di acqua domestici danno diritto alla detrazione del 36% e all’applicazione dell’aliquota Iva ridotta (10%) solo se l’installazione comporta modifiche strutturali inquadrabili come manutenzione straordinaria; che se due coniugi sostengono entrambi le spese di ristrutturazione della casa ma le fatture e i bonifici riportano un solo nominativo, la detrazione del 36% spetta anche all’altro, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo; che in caso di acquisto da parte di due coniugi di un immobile ristrutturato da impresa costruttrice, la detrazione forfetaria del 25% sul prezzo di acquisto spetta a ciascuno in relazione alla quota di proprietà; e che l’erede può beneficiare delle quote residue di detrazione della casa ristrutturata dal de cuius solo se mantiene la disponibilità del bene (articolo 2, comma 5, legge 289/2002). Quindi, nel caso in cui conceda l’immobile in comodato, perde la possibilità di continuare a fruire della detrazione Irpef del 36% per le spese di ristrutturazione sostenute dal defunto.





Video: Detrazioni 55% e 36%
 
Vota Post:

Commenti

Uncsaal pubblica la novità della Manovra correttiva 2011 sulla ritenuta d'acconto sui bonifici per detrazioni del 55% ridotta al 4%. Link: http://www.uncsaal.it/notizie/ultime/55%25%3a-ridotta-al-4%25-la-ritenuta-sui-bonifici.html
di tomtomil 07 luglio 2011 alle 12.06.45
 

Commenta l'articolo


AGGIUNGI ELEMENTO

ENERGIE

MOBILITÀ SOSTENIBILE

GREEN IT

CONSUMI

ABITARE

ECOTECNOLOGIE

ALIMENTAZIONE

ECOLIFESTYLE

AMBIENTE

ARCHIVIO MESI

Feed RSS